Diritto Previdenziale ed Assistenziale - SLB

Morte dopo la domanda amministrativa ma prima del ricorso

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    Marco Case
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    00 06/05/2022 10:54
    Buondì, la mia assistita è deceduta nell'attesa che le fissassero la visita presso la commissione medica. Più esattamente, presentata la domanda amministrativa INPS non ha convocato a visita entro i 120gg, dopodiché l'assistita è morta.
    Vorrei procedere in favore degli eredi direttamente con un accertamento post mortem. Alcuni Colleghi però mi obiettano che non posso in quanto prima devo invitare nuovamente INPS a provvedere e, decorsi 90 gg. senza esito, potrei finalmente depositare il ricorso ex art. 445bis cpc.
    E' corretto, o posso procedere direttamente con il deposito del ricorso?
    Grazie in anticipo!!
    Avv. Marco Case
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    avv. Carmine Buonomo
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    10 06/05/2022 11:03
    Devi prima trasmettere l'istanza post mortem all'INPS (vedi link) allegando tutta la documentazione medica del defunto
    www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/391?moduli=true&ida...
    Se passano 120 giorni (e non 90, visto che non è un ricorso amministativo) senza avere risposta puoi agire in giudizio contro l'INPS per silenzio rifiuto ex art. 7 L. 533/1973
    [Modificato da avv. Carmine Buonomo 06/05/2022 11:05]
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    Marco Case
    Post: 5
    Età: 48
    Sesso: Maschile
    00 06/05/2022 11:12
    Ok, io pensavo che formatosi il rifiuto sulla domanda amministrativa originaria, per decorso dei 120 gg., gli eredi fossero direttamente titolati ad agire contro INPS.
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    Marco Case
    Post: 5
    Età: 48
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    00 26/05/2022 18:42
    @Carmine Buonomo credo sul tema sia intervenuta una interessante ordinanza della Cassazione: Ordinanza 2166.2021
    Che ne pensa?
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    avv. Carmine Buonomo
    Post: 35
    Città: FRATTAMAGGIORE
    Età: 46
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    10 26/05/2022 19:00
    1Bsu220506, 26/05/2022 18:42:

    @Carmine Buonomo credo sul tema sia intervenuta una interessante ordinanza della Cassazione: Ordinanza 2166.2021
    Che ne pensa?



    Questa ordinanza della Cassazione fa riferimento ad una domanda amministrativa presentata prima del 2010 e quindi prima della procedura telematica affidata all'INPS.
    Dal 2010 la legge ha attribuito all'INPS la predisposzione delle modalità operative delle domande di invalidità civile che fino a quel momento erano di competenza ASL.
    Quindi è un precedente non applicabile al caso specifico.